L’UNIONE DEI COMUNI
EVOLUZIONE LEGISLATIVA
Evoluzione normativa
1. Prima della legge 142/90
2. La legge 142/90
3. La legge 59/97
4. Il D.Lgs. 112/98
5. La legge 265/99
6. Il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00)
1.PRIMA DELLA LEGGE 142/90
Problema Comuni “polvere”
Connesso problema
esercizio ottimale funzioni
Proposta Craxi di
accorpamento d’ufficio degli
enti con minore dimensione
demografica
Altre proposte miravano a
fusioni incentivate con
trasferimenti erariali o
regionali
PRIMA DELLA LEGGE 142/90
Alternativa tra fusione
coattiva o incentivata
Ambedue soluzioni
presupponevano comunque
eliminazione Comuni di piu’
limitata dimensione
demografica in nome
dell’esercizio a dimensione
ottimale delle funzioni
2. LA LEGGE 142/90:
NASCE L’UNIONE DEI COMUNI
Ente istituito “ in
previsione di una
fusione”
E ’ una scelta che
implicita l ’ assunzione
di un impegno politico
verso la fusione da
parte degli Enti
aderenti
L’EX ART. 26 LEGGE 142/90
1. In previsione di una loro fusione, due o più
comuni contermini,appartenenti alla
stessa provincia, ciascuno con
popolazione non superiore a 5.000
abitanti, possono costituire una unione
per l'esercizio di una pluralità di funzioni o
di servizi.
2. Può anche far parte dell'unione non
più di un comune con popolazione fra i
5.000 e i 10.000 abitanti.
L’EX ART. 26 LEGGE 142/90
3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione
sono approvati con unica deliberazione dai singoli
consigli comunali, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.
4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta
ed il presidente, che sono eletti secondo le
norme di legge relative ai Comuni con
popolazione pari a quella complessiva
dell'unione.
5. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve
procedersi alla fusione, a norma dell'art.11.
Qualora non si pervenga alla fusione, l‘Unione è
sciolta.
L’EX ART. 26 LEGGE 142/90:
GLI ORGANI
il vecchio articolo 26 prevedeva
la regola dell’elezione diretta
degli organi (individuati in
Consiglio, Giunta e Presidente)
derogabile con una espressa
previsione del regolamento
dell’Unione
3. LA LEGGE n. 59/97
Affermazione principio sussidiarieta’
Complessiva ridistribuzione delle funzioni
amministrative
Riconoscimento di un ruolo molto più incisivo agli
enti locali, ritenuti naturali destinatari non solo dei
compiti strettamente attinenti agli interessi della
collettività rappresentata, ma di tutte le funzioni il
cui livello ottimale di esercizio possa localizzarsi nel
rispettivo ambito territoriale, in attuazione del
principio di sussidiarietà.
SUSSIDIARIETA’ VERTICALE
 Prevede l'attribuzione della
generalità dei compiti e delle
funzioni amministrative ai
Comuni, alle Province ed alle
Comunità montane, secondo
le rispettive dimensioni
territoriali, associative ed
organizzative, con la sola
esclusione delle funzioni
incompatibili con tali
dimensioni,
SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE
 Le responsabilità pubbliche
vanno collocate alle autorità
territorialmente più vicine ai
cittadini, al fine di favorire la
partecipazione delle famiglie,
delle associazioni e delle
comunità, alle attività di
rilevanza sociale
 Art. 2 L. 142/90 I Comuni e le
Province svolgono le loro
funzioni anche attraverso le
attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini
e delle loro formazioni sociali
4. Decreto legislativo n. 112/98
 Il legislatore delegato riconosce agli enti locali un'ampia
potestà di “autonoma individuazione dei soggetti, delle
forme e delle metodologie con le quali realizzare
modalità di gestione associata sovracomunale”.
 In attuazione del principio di adeguatezza, l’autonomia
è però condizionata al necessario rispetto da parte dei
comuni di minore dimensione demografica degli ambiti
ottimali di esercizio delle funzioni individuati dalle
Regioni, ed all’obbligo di esercitare le nuove
competenze in forma associata all'interno di tali ambiti
(art. 3, comma 2).
Decreto legislativo n. 112/98
Diventa secondaria la
creazione di nuovi enti
intermedi e la fusione dei
piccoli comuni
Obiettivo primario è
l’estensione del ricorso alle
forme associative e di
cooperazione
Sul problema delle
dimensioni dei
Piccoli Comuni
Il legislatore
Cambia rotta:
5. LA LEGGE 265/99:
L’UNIONE E’ UN ENTE LOCALE
 Eliminazione dei limiti di carattere
demografico (contenuti nei precedenti
commi 1 e 2 dell’art. 26,)
 Scomparsa del comma 6, che
disponeva lo scioglimento
dell’Unione qualora, entro il termine
di dieci anni dalla sua costituzione,
non si fosse pervenuti alla fusione
dei Comuni aderenti.
LA LEGGE 265/99:
L’UNIONE E’ UN ENTE LOCALE
 Il riconoscimento della natura
statutaria dell’atto
fondamentale dell’ente,
 L’attribuzione all’Unione della
potestà regolamentare per:
 la disciplina della propria
organizzazione,
 lo svolgimento delle funzioni ad
essa affidate
 i rapporti anche finanziari con i
comuni,
 Il generale rinvio ai principi
previsti per l’ordinamento dei
Comuni in quanto compatibili
STRETTAMENTE
LEGATO A QUESTO
PRINCIPIO VI SONO
ALTRE PREVISIONI
INNOVATIVE:
LA LEGGE 265/99
Con la 265/99 l’Unione di Comuni,
da passaggio intermedio e temporaneo
in vista di una futura FUSIONE
Strumento “per esercitare congiuntamente
una pluralità di funzioni di competenza comunale”
(ex art.26 comma 1),
DIVIENE
LA LEGGE 265/99
Con la 265/99 l’Unione di Comuni,
da passaggio intermedio e temporaneo
in vista di una futura FUSIONE
DIVIENE
Terreno di sperimentazione di un modello
di integrazione istituzionale ed organizzativa
che solo in via eventuale può divenire permanente
LEGGE 265/99
Allo scopo il
legislatore ha ritenuto
necessario intervenire:
 sia sul sistema di finanziamento
e di incentivazione ai processi
aggregativi,
 sia sul ruolo delle Regioni con
funzioni di disciplina, indirizzo,
promozione e definizione degli
“ambiti ottimali”
LEGGE 265/99:
DISCIPLINA DEGLI ORGANI
 Viene sancita la necessaria
composizione con membri degli
organi politici comunali.
 Tale opzione segna ulteriormente
l’abbandono della prospettiva
dell’Unione come forma di
aggregazione intermedia,
“sostitutiva” dei singoli Comuni”.
 Afferma la sua concezione in termini
di “struttura di supporto”, diretta
emanazione degli enti aderenti
Rappresentatività indiretta
degli Organi
Abbandono del criterio della
rappresentatività diretta
(evidentemente in
considerazione dei rischi di
conflittualità insiti nella creazione
di un nuovo livello elettivo).
LEGGE 265/99:
DISCIPLINA DEGLI ORGANI
LEGGE 265/99 :
STATUTO E FUNZIONI
Lo Statuto deve
individuare:
Le FUNZIONI “svolte”
dall’Unione
L’elencazione delle
competenze attribuite in
via immediata all’ente,
(eventualmente integrata
da un elenco di funzioni
trasferibili in via facoltativa
ed in un secondo tempo).
LA FISIONOMIA DELL’UNIONE DOPO
LA 265/99
Connotati strutturali:
 Autonomia normativa,
 Organizzativa
 Finanziaria.
Connotati istituzionali:
 Integrazione del livello
politico degli enti
aderenti
 Adeguate garanzie
per le minoranze.
L’UNIONE E’
UN ENTE LOCALE
DOTATO DI
TUTTI I:
6. IL TESTO UNICO DEGLI EE.LL.
(D.Lgs. 267/00)
D.LGS.267/00
Qualificazione Unioni come Enti Locali
Le Funzioni
Statuto :le norme
procedurali
Applicazione principi
ordinamento enti locali
Rappresentatività
indiretta
Limitazione non
Quantitativa
degli organi
Limitazione
quantitativa
Dei componenti
Potestà
regolamentare
Autonomia finanziaria
LE UNIONI DEI COMUNI SONO
ENTI LOCALI.
ART 32 “UNIONI VOLONTARIE”
“Le Unioni di
comuni è ente locale
costituito da due o
più Comuni, di
norma contermini… “
LE FUNZIONI DELLE UNIONI
 … allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di
funzioni di loro competenza.”
LO STATUTO DELLE UNIONI
L'atto costitutivo e lo
statuto dell‘Unione
sono approvati dai
consigli dei comuni
partecipanti con le
procedure e la
maggioranza richieste
per le modifiche
statutarie.
ORGANI, FUNZIONI E RISORSE
DELLE UNIONI
Lo Statuto individua:
 gli organi dell'unione e le modalità per la
loro costituzione
 individua altresì le funzioni svolte
dall'unione
 le corrispondenti risorse.
ORGANI:RAPPRESENTATIVITA’
INDIRETTA (limitazione qualitativa)
Lo Statuto deve
prevedere che:
 Il Presidente dell‘Unione sia scelto
tra i sindaci dei Comuni interessati
 Gli altri organi siano formati da
componenti delle giunte e dei
consigli dei comuni associati …
ORGANI:RAPPRESENTATIVITA’
INDIRETTA (limitazione qualitativa)
… vi sia la
garanzia della
rappresentanza
delle minoranze.
LIMITAZIONE NON
QUANTITATIVA DEGLI ORGANI
Non c’è necessariamente la
riproduzione del modello
Consiglio - Giunta - Sindaco
Gli organi dell’Unione
potrebbero quindi essere
due, tre o più
Autonomia piena dello
Statuto
LIMITAZIONE QUANTITATIVA DEI
COMPONENTI DEGLI ORGANI
Il numero dei componenti
degli organi non può
comunque eccedere i limiti
previsti per i Comuni di
dimensioni pari alla
popolazione complessiva
dell'ente.
LA POTESTA’ REGOLAMENTARE DELLE
UNIONI
L‘Unione ha potestà
regolamentare per:
 la disciplina della propria
organizzazione
 lo svolgimento delle funzioni ad essa
affidate
 i rapporti, anche finanziari, con i
Comuni.
ORDINAMENTO: APPLICAZIONE PRINCIPI
ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Alle Unioni di comuni si
applicano, in quanto
compatibili, i principi
previsti per l'ordinamento
dei comuni.
Si applicano, in particolare,
le norme in materia di
composizione degli organi
dei Comuni
L’AUTONOMIA FINANZIARIA
DELLE UNIONI
 Oltre ai trasferimenti
incentivanti statali e
regionali ….
 Alle unioni competono
gli introiti derivanti
dalle tasse, dalle
tariffe e dai contributi
sui servizi ad esse
affidati.
I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE
 A governare l’Unione, sono
direttamente i Sindaci, gli
Assessori i Consiglieri eletti
dei vari Comuni che la
compongono;
I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE
 La gestione delle
funzioni nell’Unione
permette una
maggiore
specializzazione.
 Su temi come la
sicurezza, protezione
civile, sportello unico,
una dimensione più
ampia comporta
maggiore efficacia
I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE
 Gestire assieme significa
realizzare economie di
scala
(con lo stesso n°
di personale 300
ml annui
disponibili per
migliorare i servizi)
I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE
 L’Unione è
finanziata in modo
ordinario dallo
Stato.
(1.359.000.000)
 La Regione
finanzia parte delle
spese d’impianto e
progetti mirati
I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE
 Per ciascun Comune, le
economie di spesa
conseguenti sono
significative.
(Per
Camposampiero
325.000.000 annui
di economie
disponibili)

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Gallo l'evoluzione normativa per le autonomie locali

  • 2. Evoluzione normativa 1. Prima della legge 142/90 2. La legge 142/90 3. La legge 59/97 4. Il D.Lgs. 112/98 5. La legge 265/99 6. Il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00)
  • 3. 1.PRIMA DELLA LEGGE 142/90 Problema Comuni “polvere” Connesso problema esercizio ottimale funzioni Proposta Craxi di accorpamento d’ufficio degli enti con minore dimensione demografica Altre proposte miravano a fusioni incentivate con trasferimenti erariali o regionali
  • 4. PRIMA DELLA LEGGE 142/90 Alternativa tra fusione coattiva o incentivata Ambedue soluzioni presupponevano comunque eliminazione Comuni di piu’ limitata dimensione demografica in nome dell’esercizio a dimensione ottimale delle funzioni
  • 5. 2. LA LEGGE 142/90: NASCE L’UNIONE DEI COMUNI Ente istituito “ in previsione di una fusione” E ’ una scelta che implicita l ’ assunzione di un impegno politico verso la fusione da parte degli Enti aderenti
  • 6. L’EX ART. 26 LEGGE 142/90 1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini,appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi. 2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
  • 7. L’EX ART. 26 LEGGE 142/90 3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. 5. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art.11. Qualora non si pervenga alla fusione, l‘Unione è sciolta.
  • 8. L’EX ART. 26 LEGGE 142/90: GLI ORGANI il vecchio articolo 26 prevedeva la regola dell’elezione diretta degli organi (individuati in Consiglio, Giunta e Presidente) derogabile con una espressa previsione del regolamento dell’Unione
  • 9. 3. LA LEGGE n. 59/97 Affermazione principio sussidiarieta’ Complessiva ridistribuzione delle funzioni amministrative Riconoscimento di un ruolo molto più incisivo agli enti locali, ritenuti naturali destinatari non solo dei compiti strettamente attinenti agli interessi della collettività rappresentata, ma di tutte le funzioni il cui livello ottimale di esercizio possa localizzarsi nel rispettivo ambito territoriale, in attuazione del principio di sussidiarietà.
  • 10. SUSSIDIARIETA’ VERTICALE  Prevede l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con la sola esclusione delle funzioni incompatibili con tali dimensioni,
  • 11. SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE  Le responsabilità pubbliche vanno collocate alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini, al fine di favorire la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità, alle attività di rilevanza sociale  Art. 2 L. 142/90 I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
  • 12. 4. Decreto legislativo n. 112/98  Il legislatore delegato riconosce agli enti locali un'ampia potestà di “autonoma individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie con le quali realizzare modalità di gestione associata sovracomunale”.  In attuazione del principio di adeguatezza, l’autonomia è però condizionata al necessario rispetto da parte dei comuni di minore dimensione demografica degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati dalle Regioni, ed all’obbligo di esercitare le nuove competenze in forma associata all'interno di tali ambiti (art. 3, comma 2).
  • 13. Decreto legislativo n. 112/98 Diventa secondaria la creazione di nuovi enti intermedi e la fusione dei piccoli comuni Obiettivo primario è l’estensione del ricorso alle forme associative e di cooperazione Sul problema delle dimensioni dei Piccoli Comuni Il legislatore Cambia rotta:
  • 14. 5. LA LEGGE 265/99: L’UNIONE E’ UN ENTE LOCALE  Eliminazione dei limiti di carattere demografico (contenuti nei precedenti commi 1 e 2 dell’art. 26,)  Scomparsa del comma 6, che disponeva lo scioglimento dell’Unione qualora, entro il termine di dieci anni dalla sua costituzione, non si fosse pervenuti alla fusione dei Comuni aderenti.
  • 15. LA LEGGE 265/99: L’UNIONE E’ UN ENTE LOCALE  Il riconoscimento della natura statutaria dell’atto fondamentale dell’ente,  L’attribuzione all’Unione della potestà regolamentare per:  la disciplina della propria organizzazione,  lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate  i rapporti anche finanziari con i comuni,  Il generale rinvio ai principi previsti per l’ordinamento dei Comuni in quanto compatibili STRETTAMENTE LEGATO A QUESTO PRINCIPIO VI SONO ALTRE PREVISIONI INNOVATIVE:
  • 16. LA LEGGE 265/99 Con la 265/99 l’Unione di Comuni, da passaggio intermedio e temporaneo in vista di una futura FUSIONE Strumento “per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza comunale” (ex art.26 comma 1), DIVIENE
  • 17. LA LEGGE 265/99 Con la 265/99 l’Unione di Comuni, da passaggio intermedio e temporaneo in vista di una futura FUSIONE DIVIENE Terreno di sperimentazione di un modello di integrazione istituzionale ed organizzativa che solo in via eventuale può divenire permanente
  • 18. LEGGE 265/99 Allo scopo il legislatore ha ritenuto necessario intervenire:  sia sul sistema di finanziamento e di incentivazione ai processi aggregativi,  sia sul ruolo delle Regioni con funzioni di disciplina, indirizzo, promozione e definizione degli “ambiti ottimali”
  • 19. LEGGE 265/99: DISCIPLINA DEGLI ORGANI  Viene sancita la necessaria composizione con membri degli organi politici comunali.  Tale opzione segna ulteriormente l’abbandono della prospettiva dell’Unione come forma di aggregazione intermedia, “sostitutiva” dei singoli Comuni”.  Afferma la sua concezione in termini di “struttura di supporto”, diretta emanazione degli enti aderenti
  • 20. Rappresentatività indiretta degli Organi Abbandono del criterio della rappresentatività diretta (evidentemente in considerazione dei rischi di conflittualità insiti nella creazione di un nuovo livello elettivo). LEGGE 265/99: DISCIPLINA DEGLI ORGANI
  • 21. LEGGE 265/99 : STATUTO E FUNZIONI Lo Statuto deve individuare: Le FUNZIONI “svolte” dall’Unione L’elencazione delle competenze attribuite in via immediata all’ente, (eventualmente integrata da un elenco di funzioni trasferibili in via facoltativa ed in un secondo tempo).
  • 22. LA FISIONOMIA DELL’UNIONE DOPO LA 265/99 Connotati strutturali:  Autonomia normativa,  Organizzativa  Finanziaria. Connotati istituzionali:  Integrazione del livello politico degli enti aderenti  Adeguate garanzie per le minoranze. L’UNIONE E’ UN ENTE LOCALE DOTATO DI TUTTI I:
  • 23. 6. IL TESTO UNICO DEGLI EE.LL. (D.Lgs. 267/00) D.LGS.267/00 Qualificazione Unioni come Enti Locali Le Funzioni Statuto :le norme procedurali Applicazione principi ordinamento enti locali Rappresentatività indiretta Limitazione non Quantitativa degli organi Limitazione quantitativa Dei componenti Potestà regolamentare Autonomia finanziaria
  • 24. LE UNIONI DEI COMUNI SONO ENTI LOCALI. ART 32 “UNIONI VOLONTARIE” “Le Unioni di comuni è ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini… “
  • 25. LE FUNZIONI DELLE UNIONI  … allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.”
  • 26. LO STATUTO DELLE UNIONI L'atto costitutivo e lo statuto dell‘Unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
  • 27. ORGANI, FUNZIONI E RISORSE DELLE UNIONI Lo Statuto individua:  gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione  individua altresì le funzioni svolte dall'unione  le corrispondenti risorse.
  • 28. ORGANI:RAPPRESENTATIVITA’ INDIRETTA (limitazione qualitativa) Lo Statuto deve prevedere che:  Il Presidente dell‘Unione sia scelto tra i sindaci dei Comuni interessati  Gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati …
  • 29. ORGANI:RAPPRESENTATIVITA’ INDIRETTA (limitazione qualitativa) … vi sia la garanzia della rappresentanza delle minoranze.
  • 30. LIMITAZIONE NON QUANTITATIVA DEGLI ORGANI Non c’è necessariamente la riproduzione del modello Consiglio - Giunta - Sindaco Gli organi dell’Unione potrebbero quindi essere due, tre o più Autonomia piena dello Statuto
  • 31. LIMITAZIONE QUANTITATIVA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente.
  • 32. LA POTESTA’ REGOLAMENTARE DELLE UNIONI L‘Unione ha potestà regolamentare per:  la disciplina della propria organizzazione  lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate  i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
  • 33. ORDINAMENTO: APPLICAZIONE PRINCIPI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni
  • 34. L’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE UNIONI  Oltre ai trasferimenti incentivanti statali e regionali ….  Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
  • 35. I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE  A governare l’Unione, sono direttamente i Sindaci, gli Assessori i Consiglieri eletti dei vari Comuni che la compongono;
  • 36. I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE  La gestione delle funzioni nell’Unione permette una maggiore specializzazione.  Su temi come la sicurezza, protezione civile, sportello unico, una dimensione più ampia comporta maggiore efficacia
  • 37. I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE  Gestire assieme significa realizzare economie di scala (con lo stesso n° di personale 300 ml annui disponibili per migliorare i servizi)
  • 38. I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE  L’Unione è finanziata in modo ordinario dallo Stato. (1.359.000.000)  La Regione finanzia parte delle spese d’impianto e progetti mirati
  • 39. I PUNTI DI FORZA DELL’UNIONE  Per ciascun Comune, le economie di spesa conseguenti sono significative. (Per Camposampiero 325.000.000 annui di economie disponibili)