Art. 24 Cost.
5 INTERROGAZIONI PARLAMENTARI5 INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
RICHIEDENTI ADEGUAMENTORICHIEDENTI ADEGUAMENTO
DELLA SOGLIA REDDITTUALEDELLA SOGLIA REDDITTUALE
PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESEPER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATODELLO STATO
AI SENSI DELL'ART. 77 DEL DPR 115/2002AI SENSI DELL'ART. 77 DEL DPR 115/2002
ED IL CONSEGUENTE DECRETO MINISTERIALEED IL CONSEGUENTE DECRETO MINISTERIALE
N. 186 DEL 12 AGOSTO 2015N. 186 DEL 12 AGOSTO 2015
IL CITTADINO CHIEDE ACCESSO ALLA GIUSTIZIA, IL POLITICO INTERVIENE, IL
GOVERNO GARANTISCE IL RISPETTO DEL PERCORSO NORMATIVO
AUMENTANDO LA SOGLIA PER L'AMMISSIONE.
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Art. 24 Cost.
Storia di un corretto approccio all'attivismo civico!
L'art. 24 della Costituzione prevede che sia garantito l'accesso alla giustizia ai meno abbienti con
appositi mezzi disposti successivamente con con il TUSG DPR 115/2002 disciplinate il patrocinio a
spese dello Stato. L'art. 77 di quest'ultimo decreto prevede che la difesa pagata dallo Stato sia
garantita a tutti coloro che hanno una certa soglia di reddito che viene aggiornata ogni 24 mesi.
Le vicende della crisi, nella successione dei governi Monti e Letta, avevano purtroppo fatto saltare
l'adeguamento del 2012 lasciando la soglia in arretrato di ogni adeguamento per oltre 37 mesi.
L'avvocatura, anche su impulso di associazioni di attivisti laici e forensi (Art. 24 Cost. e Movimento
Forense), aveva rilevato il problema deliberando la questione avanti la massima assise del
Congresso Nazionale Forense: lo scorso 11 ottobre 2014 un'assemblea pressoché unanime ha
chiesto di intervenire per sanare quell'erosione reddituale che stava impedendo a decine di migliaia
di italiani di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Dopo il Congresso, l'Organismo Unitario dell'avvocatura si è fatto carico della sua missione di dare
esecuzione alle mozioni congressuali ed ha chiesto alla politica di provvedere a far rispettare il
dettato normativo con l''adeguamento ISTAT della soglia reddituale alla data prefissata del 30
giugno 2014.
La richiesta di OUA ha visto presentare ben 5 interrogazioni parlamentari (2 al Senato e 3 alla
Camera) bipartisan fra la fine di giugno ed il mese di luglio.
Il Ministero di Giustizia ha prontamente risposto pubblicando il decreto ministeriale che ha
adeguato in aumento il tetto per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato innalzandolo del 1,4
% in conformità all'aumento ISTAT intercorso dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2014.
La soglia reddituale è quindi passata da € 11.369,24 a € 11.528,41 così consentendo ad almeno
210.000 (duecentodiecimila) contribuenti italiani in più di accedere al beneficio di Stato.
Si deve infatti ricordare che gli aventi diritto all'ammissione con il precedente riferimento reddituale
era pari a ben 15 milioni di contribuenti, ovvero più di un terzo del 41 milioni di percettori di
reddito e contribuenti italiani: per l'effetto, l''aumento della soglia del 1,4 % comporta appunto
l'ingresso di oltre 210.000 nuovi contribuenti nella fascia di coloro che hanno diritto ad una difesa
sostenuta dallo Stato.
Riportiamo di seguito le 5 interrogazioni parlamentari con il loro testo integrale ed i link ai
documenti originali nonché il decreto ministeriale.
Partendo quindi dal punto di arrivo si può dire con orgoglio che, quando si attivano tutte le leve utili
a sensibilizzare le istituzioni, il sistema funziona. Di questo facciamo tesoro per ottenere le
medesime risultanze ovunque serva dare tutela ai diritti del cittadino!
Alberto Vigani
Associazione Art. 24 Cost.
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Art. 24 Cost.
1° interrogazione
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ATTO SENATO
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04164
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 471 del 24/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUEMI ENRICO
Gruppo: PER LE AUTONOMIE (SVP-UV-PATT-UPT) - PSI – MAIE
Data firma: 24/06/2015
Destinatari
Ministero destinatario:
• MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato
in data 24/06/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-04164
presentata da
ENRICO BUEMI
mercoledì 24 giugno 2015, seduta n.471
BUEMI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi
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Art. 24 Cost.
sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un
accesso effettivo alla giustizia;
la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli artt. 76 e seguenti;
proprio l'art. 77 prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio
senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni "2 anni", per evitare che l'erosione
dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
il tetto reddituale previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica era di 9.296,22
euro di imponibile ed è stato aggiornato a 10.628,16 euro, in adeguamento alla crescita dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009 ma con riferimento
fino al 30 giugno 2008;
2 anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro
adeguandolo soltanto all'aggiornamento Istat al 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di giustizia con decreto 1° aprile
2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto reddituale a
11.369,24 euro;
tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con
riferimento solo all'inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1° luglio 2012
al 30 giugno 2014 e senza tener conto dell'ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi che
hanno patito le famiglie italiane;
pertanto, essendo oramai decorsi ulteriori 36 mesi, pari a quasi 3 anni, dall'ultima variazione
effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio
2012-30 giugno 2014, il limite di reddito fissato a oggi in 11.369,24 euro con riferimento al
superato 30 giugno 2012;
l'intervento risulta, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai
dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento;
considerato che:
il medesimo tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti
l'ammissione incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al
netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l'applicazione delle deduzioni di legge e
conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l'accesso al
beneficio;
l'adeguamento del tetto reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di
accedere all'effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che
non se lo possono permettere;
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Art. 24 Cost.
l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto
censito dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la
rivalutazione monetaria del periodo di riferimento,
si chiede di sapere se, quando ed in quale forma il Ministro in indirizzo intenda accogliere la
richiesta (espressa dall'Organismo unitario dell'avvocatura e nella mozione deliberata nell'ottobre
2014 al XXXII congresso nazionale forense) di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché
venga immediatamente emanato il decreto ministeriale che modifica il tetto reddituale per
l'ammissione adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, ed affinché si
precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge.
(4-04164)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC:
patrocinio, accesso alla giustizia, prezzo al consumo
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Art. 24 Cost.
2° interrogazione
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ATTO SENATO
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04227
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 478 del 07/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: STEFANI ERIKA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 07/07/2015
Destinatari
Ministero destinatario:
• MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato
in data 07/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-04227
presentata da
ERIKA STEFANI
martedì 7 luglio 2015, seduta n.478
STEFANI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
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Art. 24 Cost.
com'è stato riportato anche da alcuni quotidiani nazionali, vi sono vistose carenze da parte del
Ministero della giustizia in ordine al grave ritardo nei pagamenti delle parcelle degli avvocati che
hanno assunto la difesa di persone ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
il problema dell'effettività del pagamento delle parcelle in tempi ragionevoli è stato affrontato, di
recente, dal coordinatore della commissione dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA), come
si apprende da un articolo pubblicato dal "Corriere della Sera" il 29 giugno 2015, il quale ha
evidenziato che «"Se a tutti coloro che non hanno i mezzi reddituali utili a consentire l'accesso ad
una difesa a proprio carico (…) è garantito il patrocinio gratuito, ossia la difesa senza spese a loro
carico, si deve sapere a chiare lettere che lo Stato per assicurare l'effettività di quest'ultimo non fa
nulla, o quasi. La presenza di uno stuolo di avvocati non significa necessariamente che a tutti è
concessa una vera ed uguale capacità di difendersi"»;
inoltre, è stato altresì ribadito, ove ve ne fosse la necessità, da parte del presidente dell'OUA che
«"Tra i nodi irrisolti (…) c'è il rafforzamento del patrocinio a carico dello Stato per un'efficace
tutela dei ceti più deboli, soprattutto in un Paese ancora sotto gli effetti di una lunga crisi
economica. (...) In Italia, abbiamo assistito a un paradosso: in questi anni si è impoverita la classe
media, è aumentata la fascia di sofferenza, e, quindi, il numero degli aventi diritto al patrocinio a
spese dello Stato. Si tratta di una platea cresciuta fino a diventare un quarto della popolazione, ma
non sono aumentate proporzionalmente le risorse previste per questo servizio. Siamo il Paese che
meno spende in Europa, perché si scarica tutto sugli avvocati, con parcelle misere, circa 600 euro
per una causa che dura anni, oltretutto pagate con ritardi vergognosi"»;
si legge ancora «Nell'immaginario collettivo il diritto al gratuito patrocinio spetta solo a poche
persone che vivono in condizioni di emarginazione e non fanno parte della società civile. In realtà
esiste un tetto reddituale per accedervi ed è pari a 11.369 euro nel processo civile, mentre in quello
penale il limite va maggiorato di 1.032 euro per ogni familiare a carico»;
non solo le affermazioni sia del coordinatore che del presidente dell'Organismo unitario
dell'avvocatura sono drammatiche in ordine ai gravi ritardi nei pagamenti delle parcelle nei
confronti degli avvocati che hanno assunto la difesa di persone ammesse al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, ma lo Stato non interviene nemmeno al fine di garantire l'effettiva difesa di coloro
che avrebbero diritto all'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, visto che il diritto alla
difesa è costituzionalmente garantito, poiché vi è "omertà" da parte di chi dovrebbe garantirne la
conoscibilità;
anche nella materia della negoziazione assistita appare necessario introdurre la possibilità, per
coloro che ne hanno diritto, di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, poiché
diversamente opinando, da un lato, ci si porrebbe in contrasto con il principio dell'eguaglianza, sia
essa formale che sostanziale, e, dall'altro lato, si ostacola l'efficace implementazione dei nuovi
sistemi di risoluzione alternativa delle controversie,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
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Art. 24 Cost.
come intenda porre rimedio urgente, anche con provvedimenti normativi emergenziali, per
ripristinare il diritto degli avvocati al pagamento delle parcelle per la difesa di persone ammesse al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche attraverso il riconoscimento di un credito di imposta;
con quali strumenti intenda garantire l'effettività e la conoscibilità dell'istituto del gratuito
patrocinio a spese dello Stato da parte dei cittadini che spesso non ne hanno contezza;
come intenda modificare la legislazione vigente al fine di estendere il diritto all'ammissione al
gratuito patrocinio a spese dello Stato anche a coloro che accedono alle pratiche di risoluzione
alternativa delle controversie, tra cui la negoziazione assistita.
(4-04227)
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Art. 24 Cost.
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ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06072
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 463 del 16/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/07/2015
Destinatari
Ministero destinatario:
• MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato
in data 16/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06072
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Giovedì 16 luglio 2015, seduta n. 463
COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, è uno strumento che garantisce il
diritto di difesa, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana, a coloro
che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso
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Art. 24 Cost.
effettivo alla giustizia;
la disciplina attuativa di tale disposizione costituzionale è racchiusa nel «Testo Unico Spese di
Giustizia» (decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002) negli articoli 76 e seguenti, con la
specifica previsione di un tetto reddituale all'articolo 77 che delimitai soggetti aventi diritto al
gratuito patrocinio. La norma prevede inoltre che il predetto tetto reddituale venga aggiornato ogni
2 anni per evitare che l'inflazione impedisca di aiutare concretamente coloro che non hanno risorse
economiche sufficienti per accedere alla giustizia;
il tetto reddituale previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002 era di
9.296,22 di imponibile ed è stato aggiornato il 20 gennaio 2009 a euro 10628,16, in adeguamento
alla crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati, tuttavia ciò con
riferimento fino al 30 giugno 2008. Nel 2013, successivamente, vi è stata una ulteriore variazione in
aumento che portato il tetto reddituale a euro 10.776,28, ma adeguandolo soltanto ai dati aggiornati
ISTAT al 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di giustizia con il decreto del 1o
aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto reddituale a
euro 11.369,24. Tuttavia tale aumento è stato fatto in riferimento al periodo 1o luglio 2010-30
giugno 2012, senza invece considerare il periodo 1o luglio 2012-30 giugno 2014;
appare quindi urgente aggiornare il tetto reddituale per il periodo 1o luglio 2012-30 giugno 2014 al
fine di dare concreta attuazione all'articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana, anche
perché, in tale biennio, l'ISTAT ha certificato una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati di oltre il 2,4 per cento –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative intenda
intraprendere affinché venga immediatamente emanato il decreto ministeriale per modificare il tetto
reddituale in modo da adeguarlo al tetto di legge per come maturato alla data odierna. (5-06072)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC:
accesso alla giustizia, patrocinio, diritti della difesa
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Art. 24 Cost.
4° interrogazione
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ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06092
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 465 del 20/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
ROTTAALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
SCHIRO' GEA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
ALBINI TEA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
Destinatari
Ministero destinatario:
• MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato
in data 20/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
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Art. 24 Cost.
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06092
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Lunedì 20 luglio 2015, seduta n. 465
RUBINATO, REALACCI, ROTTA, PATRIARCA, GRASSI, IACONO, SCHIRÒ, ALBINI, COVA,
ROMANINI e MORETTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi
sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un
accesso effettivo alla giustizia;
la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli articoli 76 e
seguenti;
proprio l'articolo 77 di tale decreto prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi
diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni «2 anni», per evitare
che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
il tetto reddituale previsto in origine dal citato decreto del Presidente della Repubblica era di
9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato il 20 gennaio 2009, in adeguamento alla crescita
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a 10.628,16 euro ma con
riferimento al 30 giugno 2008;
tre anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro,
adeguandolo soltanto all'aggiornamento Istat al 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero della giustizia con decreto 1o aprile
2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169, che ha portato il tetto reddituale a
11.369,24 euro;
tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con
riferimento solo all'inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1o luglio 2012
al 30 giugno 2014 e ciò senza tener conto dell'ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi
che hanno patito le famiglie italiane;
pertanto, essendo oramai decorsi 3 anni dall'ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare
necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o luglio 2012-30 giugno 2014, il limite di
reddito fissato ad oggi in 11.369,24 euro con riferimento al 30 giugno 2012;
l'intervento risulta vieppiù necessario rilevato che, nel periodo relativo al biennio considerato, dai
dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei
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Art. 24 Cost.
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento;
il predetto tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti
l'ammissione si scontrano con differenti interpretazioni da parte dell'amministrazione sulla
determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte
escludere l'applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento
nominale del proprio reddito che impedisce l'accesso al beneficio;
l'adeguamento del tetto reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di
accedere all'effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che
oggi non se lo possono permettere;
l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto
censito dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la
rivalutazione monetaria del periodo di riferimento;
la richiesta di adeguamento del tetto reddituale è stata già oggetto di espressa istanza sia da parte del
XXXII Congresso nazionale forense, con l'approvazione della mozione n. 32 in data 11 ottobre
2014, che dello stesso organismo unitario dell'Avvocatura, dapprima nel febbraio 2015, quindi da
parte dell'Assemblea del medesimo organismo il 29 maggio scorso –:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno ed urgente procedere all'emanazione del decreto
ministeriale per la modifica del tetto reddituale quale requisito per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, precisando
altresì che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (5-06092)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC:
patrocinio, accesso alla giustizia, prezzo al consumo
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Art. 24 Cost.
5° interrogazione
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idAtto=39465&stile=6&highLight=1
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06095
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 466 del 21/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 21/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015
Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
• MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato
in data 21/07/2015
Stato iter:
IN CORSO
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Art. 24 Cost.
Fasi iter:
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/07/2015
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06095
presentato da
TURCO Tancredi
testo di
Martedì 21 luglio 2015, seduta n. 466
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO e
SEGONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione, prevede che, «a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti
è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso
effettivo alla giustizia»;
la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di
giustizia – decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 agli articoli 76 e seguenti;
l'articolo 77 di tale decreto presidenziale prevede che il limite reddituale per poter accedere al
patrocinio a spese dello Stato e senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni due anni
per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
il limite reddituale superiore previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002 era fissato in euro 9.296,22 d'imponibile ed è stato successivamente aggiornato ad euro
10.628,16, in adeguamento all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, il 20 gennaio 2009, ma in riferimento al 30 giugno 2008;
successivamente da due anni, vi è stata una variazione in aumento che ha portato il limite reddituale
ad euro 10.776,28 adeguandolo all'aggiornamento ISTAT alla data del 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è, quindi, pervenuta dal Ministero di giustizia con decreto del
1o aprile 2014, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2014, n. 169, innalzando il limite
reddituale ad euro 11.369,24;
tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con
riferimento solo all'inflazione nominale, ma senza includere il biennio già scaduto, dal 1o luglio
2012 al giugno 2014 per di più senza tener conto della maggior perdita di acquisto legata alla crisi
che hanno sofferto le famiglie italiane;
essendo ormai decorsi ulteriori 36 mesi, dall'ultima variazione effettiva del limite reddituale, appare
necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o luglio 2012 – 30 giugno 2014, il predetto
limite di reddito fissato ad oggi in euro 11.369,24 con riferimento al giugno 2012;
l'intervento risulterebbe, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio
considerato, dai dati accertati dall'istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per
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Art. 24 Cost.
cento;
il medesimo limite reddituale è reso, sovente, più difficile da raggiungere, poiché i soggetti
richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato incontrano differenti interpretazioni sulla
determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo, a volte,
escludere l'applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento
nominale del proprio reddito che impedisce loro l'accesso al beneficio;
l'adeguamento del limite reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di
accedere alla effettiva tutela dei diritti avanti alla giurisdizione della Repubblica a persone che, in
questo momento, non se lo potrebbero permettere;
l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto
indicato dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato, includendo, in aumento, oltre alla variazione Istat,
anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento –:
se sia a conoscenza della situazione testé descritta;
se, quando e in quale forma il Ministro interrogato intenda accogliere la richiesta – già espressa
dall'Organismo unitario dell'avvocatura ed anche nella mozione deliberata nello scorso ottobre dal
XXXII Congresso nazionale forense – di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché venga
rapidamente emanato il decreto ministeriale che modifica il limite reddituale superiore per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adeguandolo al limite di legge per come
effettivamente maturato alla data odierna, ed affinché si precisi che tale importo è al netto degli
oneri deducibili ammessi per legge. (5-06095)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC:
patrocinio
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Art. 24 Cost.
DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IN GAZZETTA UFFICIALE
N. 186 DEL 12 AGOSTO 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-
12&atto.codiceRedazionale=15A06065&elenco30giorni=true
Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. (15A06065) (GU Serie Generale n.186 del 12-8-2015)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
• Visto l'art 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R 30 maggio 2002, n. 115, che
fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
• Visto l'art. 77 del citato testo unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei
limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione
alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio
precedente;
• Visto il decreto dirigenziale emanato in data 1° aprile 2014 dal Ministero della
giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale,
con riferimento al periodo 1° luglio 2010-30 giugno 2012, e' stato aggiornato in
euro 11.369,24 l'importo fissato dall'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
• Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2012-30
giugno 2014, il predetto limite di reddito fissato in euro 11.369,24;
• Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati
dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 1,4%;
Decreta:
L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, cosi'
come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, e' aggiornato in euro 11.528,41;
Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
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Art. 24 Cost.
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2015
Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Mura
Il Ragioniere generale
dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Franco
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OUA: Interrogazioni per adeguamento patrocinio a spese dello stato

  • 1. Art. 24 Cost. 5 INTERROGAZIONI PARLAMENTARI5 INTERROGAZIONI PARLAMENTARI RICHIEDENTI ADEGUAMENTORICHIEDENTI ADEGUAMENTO DELLA SOGLIA REDDITTUALEDELLA SOGLIA REDDITTUALE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESEPER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATODELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 77 DEL DPR 115/2002AI SENSI DELL'ART. 77 DEL DPR 115/2002 ED IL CONSEGUENTE DECRETO MINISTERIALEED IL CONSEGUENTE DECRETO MINISTERIALE N. 186 DEL 12 AGOSTO 2015N. 186 DEL 12 AGOSTO 2015 IL CITTADINO CHIEDE ACCESSO ALLA GIUSTIZIA, IL POLITICO INTERVIENE, IL GOVERNO GARANTISCE IL RISPETTO DEL PERCORSO NORMATIVO AUMENTANDO LA SOGLIA PER L'AMMISSIONE. www.gratuitopatrocinio.com
  • 2. Art. 24 Cost. Storia di un corretto approccio all'attivismo civico! L'art. 24 della Costituzione prevede che sia garantito l'accesso alla giustizia ai meno abbienti con appositi mezzi disposti successivamente con con il TUSG DPR 115/2002 disciplinate il patrocinio a spese dello Stato. L'art. 77 di quest'ultimo decreto prevede che la difesa pagata dallo Stato sia garantita a tutti coloro che hanno una certa soglia di reddito che viene aggiornata ogni 24 mesi. Le vicende della crisi, nella successione dei governi Monti e Letta, avevano purtroppo fatto saltare l'adeguamento del 2012 lasciando la soglia in arretrato di ogni adeguamento per oltre 37 mesi. L'avvocatura, anche su impulso di associazioni di attivisti laici e forensi (Art. 24 Cost. e Movimento Forense), aveva rilevato il problema deliberando la questione avanti la massima assise del Congresso Nazionale Forense: lo scorso 11 ottobre 2014 un'assemblea pressoché unanime ha chiesto di intervenire per sanare quell'erosione reddituale che stava impedendo a decine di migliaia di italiani di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Dopo il Congresso, l'Organismo Unitario dell'avvocatura si è fatto carico della sua missione di dare esecuzione alle mozioni congressuali ed ha chiesto alla politica di provvedere a far rispettare il dettato normativo con l''adeguamento ISTAT della soglia reddituale alla data prefissata del 30 giugno 2014. La richiesta di OUA ha visto presentare ben 5 interrogazioni parlamentari (2 al Senato e 3 alla Camera) bipartisan fra la fine di giugno ed il mese di luglio. Il Ministero di Giustizia ha prontamente risposto pubblicando il decreto ministeriale che ha adeguato in aumento il tetto per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato innalzandolo del 1,4 % in conformità all'aumento ISTAT intercorso dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2014. La soglia reddituale è quindi passata da € 11.369,24 a € 11.528,41 così consentendo ad almeno 210.000 (duecentodiecimila) contribuenti italiani in più di accedere al beneficio di Stato. Si deve infatti ricordare che gli aventi diritto all'ammissione con il precedente riferimento reddituale era pari a ben 15 milioni di contribuenti, ovvero più di un terzo del 41 milioni di percettori di reddito e contribuenti italiani: per l'effetto, l''aumento della soglia del 1,4 % comporta appunto l'ingresso di oltre 210.000 nuovi contribuenti nella fascia di coloro che hanno diritto ad una difesa sostenuta dallo Stato. Riportiamo di seguito le 5 interrogazioni parlamentari con il loro testo integrale ed i link ai documenti originali nonché il decreto ministeriale. Partendo quindi dal punto di arrivo si può dire con orgoglio che, quando si attivano tutte le leve utili a sensibilizzare le istituzioni, il sistema funziona. Di questo facciamo tesoro per ottenere le medesime risultanze ovunque serva dare tutela ai diritti del cittadino! Alberto Vigani Associazione Art. 24 Cost. www.gratuitopatrocinio.com
  • 3. Art. 24 Cost. 1° interrogazione http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp? idAtto=38003&stile=6&highLight=1 ATTO SENATO INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04164 Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 471 del 24/06/2015 Firmatari Primo firmatario: BUEMI ENRICO Gruppo: PER LE AUTONOMIE (SVP-UV-PATT-UPT) - PSI – MAIE Data firma: 24/06/2015 Destinatari Ministero destinatario: • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/06/2015 Stato iter: IN CORSO Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-04164 presentata da ENRICO BUEMI mercoledì 24 giugno 2015, seduta n.471 BUEMI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi www.gratuitopatrocinio.com
  • 4. Art. 24 Cost. sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia; la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli artt. 76 e seguenti; proprio l'art. 77 prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni "2 anni", per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose; il tetto reddituale previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica era di 9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato a 10.628,16 euro, in adeguamento alla crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009 ma con riferimento fino al 30 giugno 2008; 2 anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro adeguandolo soltanto all'aggiornamento Istat al 30 giugno 2010; la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di giustizia con decreto 1° aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto reddituale a 11.369,24 euro; tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all'inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014 e senza tener conto dell'ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane; pertanto, essendo oramai decorsi ulteriori 36 mesi, pari a quasi 3 anni, dall'ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2012-30 giugno 2014, il limite di reddito fissato a oggi in 11.369,24 euro con riferimento al superato 30 giugno 2012; l'intervento risulta, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento; considerato che: il medesimo tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti l'ammissione incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l'applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l'accesso al beneficio; l'adeguamento del tetto reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere all'effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che non se lo possono permettere; www.gratuitopatrocinio.com
  • 5. Art. 24 Cost. l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento, si chiede di sapere se, quando ed in quale forma il Ministro in indirizzo intenda accogliere la richiesta (espressa dall'Organismo unitario dell'avvocatura e nella mozione deliberata nell'ottobre 2014 al XXXII congresso nazionale forense) di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché venga immediatamente emanato il decreto ministeriale che modifica il tetto reddituale per l'ammissione adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, ed affinché si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (4-04164) Classificazione EUROVOC: EUROVOC: patrocinio, accesso alla giustizia, prezzo al consumo www.gratuitopatrocinio.com
  • 6. Art. 24 Cost. 2° interrogazione http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp? idAtto=38623&stile=6&highLight=1 ATTO SENATO INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04227 Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 478 del 07/07/2015 Firmatari Primo firmatario: STEFANI ERIKA Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE Data firma: 07/07/2015 Destinatari Ministero destinatario: • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/07/2015 Stato iter: IN CORSO Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-04227 presentata da ERIKA STEFANI martedì 7 luglio 2015, seduta n.478 STEFANI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: www.gratuitopatrocinio.com
  • 7. Art. 24 Cost. com'è stato riportato anche da alcuni quotidiani nazionali, vi sono vistose carenze da parte del Ministero della giustizia in ordine al grave ritardo nei pagamenti delle parcelle degli avvocati che hanno assunto la difesa di persone ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato; il problema dell'effettività del pagamento delle parcelle in tempi ragionevoli è stato affrontato, di recente, dal coordinatore della commissione dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA), come si apprende da un articolo pubblicato dal "Corriere della Sera" il 29 giugno 2015, il quale ha evidenziato che «"Se a tutti coloro che non hanno i mezzi reddituali utili a consentire l'accesso ad una difesa a proprio carico (…) è garantito il patrocinio gratuito, ossia la difesa senza spese a loro carico, si deve sapere a chiare lettere che lo Stato per assicurare l'effettività di quest'ultimo non fa nulla, o quasi. La presenza di uno stuolo di avvocati non significa necessariamente che a tutti è concessa una vera ed uguale capacità di difendersi"»; inoltre, è stato altresì ribadito, ove ve ne fosse la necessità, da parte del presidente dell'OUA che «"Tra i nodi irrisolti (…) c'è il rafforzamento del patrocinio a carico dello Stato per un'efficace tutela dei ceti più deboli, soprattutto in un Paese ancora sotto gli effetti di una lunga crisi economica. (...) In Italia, abbiamo assistito a un paradosso: in questi anni si è impoverita la classe media, è aumentata la fascia di sofferenza, e, quindi, il numero degli aventi diritto al patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di una platea cresciuta fino a diventare un quarto della popolazione, ma non sono aumentate proporzionalmente le risorse previste per questo servizio. Siamo il Paese che meno spende in Europa, perché si scarica tutto sugli avvocati, con parcelle misere, circa 600 euro per una causa che dura anni, oltretutto pagate con ritardi vergognosi"»; si legge ancora «Nell'immaginario collettivo il diritto al gratuito patrocinio spetta solo a poche persone che vivono in condizioni di emarginazione e non fanno parte della società civile. In realtà esiste un tetto reddituale per accedervi ed è pari a 11.369 euro nel processo civile, mentre in quello penale il limite va maggiorato di 1.032 euro per ogni familiare a carico»; non solo le affermazioni sia del coordinatore che del presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura sono drammatiche in ordine ai gravi ritardi nei pagamenti delle parcelle nei confronti degli avvocati che hanno assunto la difesa di persone ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ma lo Stato non interviene nemmeno al fine di garantire l'effettiva difesa di coloro che avrebbero diritto all'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, visto che il diritto alla difesa è costituzionalmente garantito, poiché vi è "omertà" da parte di chi dovrebbe garantirne la conoscibilità; anche nella materia della negoziazione assistita appare necessario introdurre la possibilità, per coloro che ne hanno diritto, di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, poiché diversamente opinando, da un lato, ci si porrebbe in contrasto con il principio dell'eguaglianza, sia essa formale che sostanziale, e, dall'altro lato, si ostacola l'efficace implementazione dei nuovi sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione; www.gratuitopatrocinio.com
  • 8. Art. 24 Cost. come intenda porre rimedio urgente, anche con provvedimenti normativi emergenziali, per ripristinare il diritto degli avvocati al pagamento delle parcelle per la difesa di persone ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche attraverso il riconoscimento di un credito di imposta; con quali strumenti intenda garantire l'effettività e la conoscibilità dell'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato da parte dei cittadini che spesso non ne hanno contezza; come intenda modificare la legislazione vigente al fine di estendere il diritto all'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche a coloro che accedono alle pratiche di risoluzione alternativa delle controversie, tra cui la negoziazione assistita. (4-04227) www.gratuitopatrocinio.com
  • 9. Art. 24 Cost. 3http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp? idAtto=39219&stile=6&highLight=1 ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06072 Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 463 del 16/07/2015 Firmatari Primo firmatario: COLLETTI ANDREA Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE Data firma: 16/07/2015 Destinatari Ministero destinatario: • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/07/2015 Stato iter: IN CORSO Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-06072 presentato da COLLETTI Andrea testo di Giovedì 16 luglio 2015, seduta n. 463 COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che: il patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, è uno strumento che garantisce il diritto di difesa, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso www.gratuitopatrocinio.com
  • 10. Art. 24 Cost. effettivo alla giustizia; la disciplina attuativa di tale disposizione costituzionale è racchiusa nel «Testo Unico Spese di Giustizia» (decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002) negli articoli 76 e seguenti, con la specifica previsione di un tetto reddituale all'articolo 77 che delimitai soggetti aventi diritto al gratuito patrocinio. La norma prevede inoltre che il predetto tetto reddituale venga aggiornato ogni 2 anni per evitare che l'inflazione impedisca di aiutare concretamente coloro che non hanno risorse economiche sufficienti per accedere alla giustizia; il tetto reddituale previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002 era di 9.296,22 di imponibile ed è stato aggiornato il 20 gennaio 2009 a euro 10628,16, in adeguamento alla crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati, tuttavia ciò con riferimento fino al 30 giugno 2008. Nel 2013, successivamente, vi è stata una ulteriore variazione in aumento che portato il tetto reddituale a euro 10.776,28, ma adeguandolo soltanto ai dati aggiornati ISTAT al 30 giugno 2010; la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di giustizia con il decreto del 1o aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto reddituale a euro 11.369,24. Tuttavia tale aumento è stato fatto in riferimento al periodo 1o luglio 2010-30 giugno 2012, senza invece considerare il periodo 1o luglio 2012-30 giugno 2014; appare quindi urgente aggiornare il tetto reddituale per il periodo 1o luglio 2012-30 giugno 2014 al fine di dare concreta attuazione all'articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana, anche perché, in tale biennio, l'ISTAT ha certificato una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati di oltre il 2,4 per cento –: se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative intenda intraprendere affinché venga immediatamente emanato il decreto ministeriale per modificare il tetto reddituale in modo da adeguarlo al tetto di legge per come maturato alla data odierna. (5-06072) Classificazione EUROVOC: EUROVOC: accesso alla giustizia, patrocinio, diritti della difesa www.gratuitopatrocinio.com
  • 11. Art. 24 Cost. 4° interrogazione http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp? idAtto=39443&stile=6&highLight=1 ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06092 Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 465 del 20/07/2015 Firmatari Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO Data firma: 20/07/2015 Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015 ROTTAALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015 PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015 GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015 IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015 SCHIRO' GEA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015 ALBINI TEA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015 COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015 ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015 MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015 Destinatari Ministero destinatario: • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/07/2015 Stato iter: IN CORSO www.gratuitopatrocinio.com
  • 12. Art. 24 Cost. Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-06092 presentato da RUBINATO Simonetta testo di Lunedì 20 luglio 2015, seduta n. 465 RUBINATO, REALACCI, ROTTA, PATRIARCA, GRASSI, IACONO, SCHIRÒ, ALBINI, COVA, ROMANINI e MORETTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che: l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia; la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli articoli 76 e seguenti; proprio l'articolo 77 di tale decreto prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni «2 anni», per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose; il tetto reddituale previsto in origine dal citato decreto del Presidente della Repubblica era di 9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato il 20 gennaio 2009, in adeguamento alla crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a 10.628,16 euro ma con riferimento al 30 giugno 2008; tre anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro, adeguandolo soltanto all'aggiornamento Istat al 30 giugno 2010; la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero della giustizia con decreto 1o aprile 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169, che ha portato il tetto reddituale a 11.369,24 euro; tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all'inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2014 e ciò senza tener conto dell'ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane; pertanto, essendo oramai decorsi 3 anni dall'ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o luglio 2012-30 giugno 2014, il limite di reddito fissato ad oggi in 11.369,24 euro con riferimento al 30 giugno 2012; l'intervento risulta vieppiù necessario rilevato che, nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei www.gratuitopatrocinio.com
  • 13. Art. 24 Cost. prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento; il predetto tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti l'ammissione si scontrano con differenti interpretazioni da parte dell'amministrazione sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l'applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l'accesso al beneficio; l'adeguamento del tetto reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere all'effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che oggi non se lo possono permettere; l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento; la richiesta di adeguamento del tetto reddituale è stata già oggetto di espressa istanza sia da parte del XXXII Congresso nazionale forense, con l'approvazione della mozione n. 32 in data 11 ottobre 2014, che dello stesso organismo unitario dell'Avvocatura, dapprima nel febbraio 2015, quindi da parte dell'Assemblea del medesimo organismo il 29 maggio scorso –: se il Ministro interrogato non ritenga opportuno ed urgente procedere all'emanazione del decreto ministeriale per la modifica del tetto reddituale quale requisito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, precisando altresì che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (5-06092) Classificazione EUROVOC: EUROVOC: patrocinio, accesso alla giustizia, prezzo al consumo www.gratuitopatrocinio.com
  • 14. Art. 24 Cost. 5° interrogazione http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp? idAtto=39465&stile=6&highLight=1 ATTO CAMERA INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06095 Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 466 del 21/07/2015 Firmatari Primo firmatario: TURCO TANCREDI Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA Data firma: 21/07/2015 Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015 BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015 BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015 BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015 MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015 PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015 RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015 SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/07/2015 Commissione assegnataria Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Destinatari Ministero destinatario: • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/07/2015 Stato iter: IN CORSO www.gratuitopatrocinio.com
  • 15. Art. 24 Cost. Fasi iter: MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/07/2015 Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-06095 presentato da TURCO Tancredi testo di Martedì 21 luglio 2015, seduta n. 466 TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO e SEGONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che: l'articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, prevede che, «a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»; la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia – decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 agli articoli 76 e seguenti; l'articolo 77 di tale decreto presidenziale prevede che il limite reddituale per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato e senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni due anni per evitare che l'erosione dell'inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose; il limite reddituale superiore previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 era fissato in euro 9.296,22 d'imponibile ed è stato successivamente aggiornato ad euro 10.628,16, in adeguamento all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009, ma in riferimento al 30 giugno 2008; successivamente da due anni, vi è stata una variazione in aumento che ha portato il limite reddituale ad euro 10.776,28 adeguandolo all'aggiornamento ISTAT alla data del 30 giugno 2010; la più recente variazione in aumento è, quindi, pervenuta dal Ministero di giustizia con decreto del 1o aprile 2014, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2014, n. 169, innalzando il limite reddituale ad euro 11.369,24; tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all'inflazione nominale, ma senza includere il biennio già scaduto, dal 1o luglio 2012 al giugno 2014 per di più senza tener conto della maggior perdita di acquisto legata alla crisi che hanno sofferto le famiglie italiane; essendo ormai decorsi ulteriori 36 mesi, dall'ultima variazione effettiva del limite reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o luglio 2012 – 30 giugno 2014, il predetto limite di reddito fissato ad oggi in euro 11.369,24 con riferimento al giugno 2012; l'intervento risulterebbe, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per www.gratuitopatrocinio.com
  • 16. Art. 24 Cost. cento; il medesimo limite reddituale è reso, sovente, più difficile da raggiungere, poiché i soggetti richiedenti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo, a volte, escludere l'applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce loro l'accesso al beneficio; l'adeguamento del limite reddituale per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere alla effettiva tutela dei diritti avanti alla giurisdizione della Repubblica a persone che, in questo momento, non se lo potrebbero permettere; l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto indicato dall'indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato, includendo, in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento –: se sia a conoscenza della situazione testé descritta; se, quando e in quale forma il Ministro interrogato intenda accogliere la richiesta – già espressa dall'Organismo unitario dell'avvocatura ed anche nella mozione deliberata nello scorso ottobre dal XXXII Congresso nazionale forense – di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché venga rapidamente emanato il decreto ministeriale che modifica il limite reddituale superiore per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adeguandolo al limite di legge per come effettivamente maturato alla data odierna, ed affinché si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (5-06095) Classificazione EUROVOC: EUROVOC: patrocinio www.gratuitopatrocinio.com
  • 17. Art. 24 Cost. DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 12 AGOSTO 2015 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario? atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08- 12&atto.codiceRedazionale=15A06065&elenco30giorni=true Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (15A06065) (GU Serie Generale n.186 del 12-8-2015) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze • Visto l'art 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; • Visto l'art. 77 del citato testo unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente; • Visto il decreto dirigenziale emanato in data 1° aprile 2014 dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2010-30 giugno 2012, e' stato aggiornato in euro 11.369,24 l'importo fissato dall'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; • Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2012-30 giugno 2014, il predetto limite di reddito fissato in euro 11.369,24; • Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 1,4%; Decreta: L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, e' aggiornato in euro 11.528,41; Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta www.gratuitopatrocinio.com
  • 18. Art. 24 Cost. Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2015 Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Mura Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Franco www.gratuitopatrocinio.com