La Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96, che esclude l'applicabilità della normativa sui requisiti acustici passivi nei rapporti tra privati. Il giudice remittente ha sollevato questioni di incostituzionalità, argomentando che la norma impugnata introduce una disparità di trattamento tra acquirenti, limitando il diritto di difesa e violando il principio di irretroattività. La decisione stabilisce che il legislatore non può modificare le regole riguardanti situazioni giuridiche già pendenti senza adeguata giustificazione.