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 GUIDA BREVE
AL CONTRIBUTO
  UNIFICATO
PER LE SPESE
 DEGLI ATTI
 GIUDIZIARI




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                GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
                 UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
                  APPLICAZIONE DELL’ART. 10 e 12 DEL T.U. 115/02
       PER CIASCUN GRADO DEL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI A RUOLO A
                          DECORRERE DAL 1 / 3 /2002

                     COME MODIFICATO DALL’ART. 37 D.L. 98/2011
              PUBBLICATA SU G.U. N. 155 DEL 6.7.2011 IN VIGORE DAL 6.7.2011


Per i procedimenti:

1. giurisdizionali civili
2. amministrativi
3. concorsuali
4. di volontaria giurisdizione

PROCEDIMENTI ESENTI DAL CONTRIBUTO (art. 10)                           IMPORTO PARI A . € ZERO

a)
• Procedimenti già esenti dall’imposta di bollo, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
• Procedimenti di rettificazione di stato civile
• Procedimenti di equa riparazione (L. n. 89 del 24 marzo 2001 - Legge Pinto)
• Procedimenti in materia tavolare
• Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
• Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo II c.p.c. - procedimenti in materia di famiglia o di stato
delle persone:
1. Procedimenti di interdizione e di inabilitazione (capo II)
2. Domande per dichiarazione d’assenza e di morte presunta (capo III)
3. Provvedimenti relativi a minori, interdetti e inabilitati (capo IV)
4. Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (capo V)
5. Procedimenti anche esecutivi di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il
mantenimento della prole
La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione apposta dalla parte nelel
conclusioni dell'atto introduttivo il giudizio.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

E’ TENUTA AL PAGAMENTO LA PARTE CHE:                                      QUANDO:
1) Per prima si costituisce in giudizio                Al momento del deposito in cancelleria
2) Deposita il ricorso introduttivo                    Al momento del deposito in cancelleria
3) Fa istanza per l’assegnazione o
la vendita nei procedimenti esecutivi                  Al momento del deposito in cancelleria
4) la parte che modifichi la domanda o proponga
domanda riconvenzionale o formuli chiamata
in causa o svolga intervento autonomo, cui
consegua l’aumento del valore della causa              Al momento del deposito in cancelleria dell’atto
                                                       che comporta la modifica del valore della causa



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N.B.:
• In tutte le ipotesi di cui ai punti A) B) C) che seguono, i soggetti ammessi al patrocinio A spese
dello Stato sono esentati dal contributo, che va prenotato a debito (art. 11) • Ogni certificazione
richiesta è soggetto all’imposta di bollo ed al pagamento dei diritti.
• Per i procedimenti iscritti prima del 1.3.2002 si applicano le disposizioni precedenti, ovvero
ciascuna parte, previa dichiarazione del valore, può versare un importo pari al 50% del contributo
di cui alle tabelle A) B) C)


Art. 13- co 3-bis: ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125,primo comma, del codice di
procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 456, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il
processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.


A.) IMPORTI DA RISCUOTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISD. CIVILI - (art. 13 co 1)

              VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO
Compresi i seguenti procedimenti già esenti e/o a contributo fisso:
• Procedimenti di regolamento di competenza e giurisdizione
• Opposizioni ex art. 23 L. 689/81: le spese sono forfetizzate ex art. 30 TU 115/202 (€ 8,00)
• Processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo Impugnazione di delibere
comunali
                                                                                         Euro
a) (Da € 0 a € 1.100,00)
nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall’art. 9, comma 1 bis, per i procedimenti di cui all’art. 711 del codice di procedura civile (separazioni
consensuali) e per i procedimenti di cui all’art. 4, comma 16, della legge 1.12.1970 n. 898 (divorzi congiunti)
                                                                                                  37,00
b) • (da € 1.101,00 a € 5.200,00)
e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II,
capo I (separazioni giudiziali) e VI del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all’art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898 (divorzi giudiziali)                                85,00

c) • (da € 5201,00 a € 26.000,00)
• Procedimenti giudiziari contenziosi per valore indeterminabile di competenza esclusiva del
Giudice di Pace                                                                        206,00

d) • (da € 26.001,00 a € 52.000,00)
• Processi di valore indeterminabile                                                              450,00

e) • (da € 52.001,00 a € 260.000,00)                                                              660,00

f) (da € 260.001,00 a € 520.000,00)                                                               1.056,00

g) • (da € 520.001,01 in poi)                                                            1466,00
Il medesimo importo è previsto qualora manchi la dichiarazione relativa al valore della causa.




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B. ) IMPORTI DA RISCUOTERE (ART. 13 – 3° comma) NEI PROCEDIMENTI SPECIALI
(previsti nel libro IV titolo I capo I°, II, III°, IV° c.p.c.)

CAPO I° - del procedimento di ingiunzione:
• Ingiunzione
• Opposizione a decreto ingiuntivo

CAPO II° - SFRATTI

CAPO III° - dei procedimenti cautelari
• Cautelari (compresi quelli ex art. 669 quater c.p.c.)
• Sequestro giudiziario e conservativo
• Procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto
• Procedimento di istruzione preventiva
• Provvedimenti di urgenza

CAPO IV° - dei procedimenti possessori
• Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
                                              e
Nei procedimenti di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento
                                           e
per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo
quanto previsto dall’art. 9, comma 1 bis.

VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO                                    Euro
a) (Da € 0 a € 1.100,00)                                                                  18,50
b) • (da € 1.101,00 a € 5.200.00)                                                         42,50
c) • (da € 5201,00 a € 26.000,00)                                                         103,00
d) • (da € 26.001,00 a € 52.000,00)
    • Processi di valore indeterminabile                                                  225,00
e) • (da € 52.001,00 a € 260.000,00)                                                      330,00
f) • (da € 260.001,00 a € 520.000,00)                                                     528,00
g) • (da € 520.001,01 in poi)                                                             733,00

C.) IMPORTI DA RISCUOTERE ALTRI PROCEDIMENTI
Esecuzioni (art. 13 co. 2) - Fallimenti( art. 13 co. 5)

MATERIA                                                                                   Euro
a) Processi di esecuzione immobiliare                                                     242,00
b) Altri processi esecutivi
(compresi procedimenti esecutivi per consegna e rilascio (610 cpc) già esenti)              121,00
b) Procedimenti esecutivi mobiliari (da € 0 a € 2500,00)                                    37,00
c) Procedimenti esecutivi mobiliari (superiori a € 2500,00)                                 121,00
d) Processi di opposizione agli atti esecutivi                                              146,00
e) Procedure fallimentari dopo la dichiarazione di fallimento                               740,00
- Insinuazione tempestiva al passivo del fallimento: il C. U. non è dovuto.
- Insinuazione tardiva al passivo: non è dovuto per i fallimenti dichiarati dopo il 16/7/2006.




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D) IMPORTI DA RISCUOTERE NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PER I RICORSI AMMINISTRATIVI: sia quello principale, che quello incidentale ed i motivi
aggiunti che introducono domande nuove.

Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, il C.
U. è dovuto nei seguenti importi:
a) Contributo Unificato                                                   pari a € 300,00
per:
‐ ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
‐ ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso
nel territorio dello Stato;
‐ ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato.

b) Contributo Unificato dimezzato per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego;

c) Contributo Unificato                                               pari a € 1.500,00
per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro
IV, Titolo V, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il
citato rito;

d) Contributo Unificato                                               pari a € 4.000,00
per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 2 luglio 2010, n.
104;

e) Contributo Unificato                                           pari a € 600,00
per:
   • ‐tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti;
   • ‐ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla
      normativa vigente.

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del Codice
del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il C. U. non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della L. n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.




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                        DIRITTI DI COPIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

                              Come da separata tabella per il 2010

N.B. – IN OGNI CASO i diritti di cancelleria non devono più essere riscossi con le apposite marche
madre-figlia, ma possono essere riscossi con le marche da bollo ordinarie che dovranno essere
applicate sull’originale.

Il funzionario attesta l’avvenuto pagamento sulla copia, rifiuta di rilasciare la copia se le
marche sono di importo inferiore a quello stabilito. (at. 285 TU 115/02)


                               PROCEDIMENTI PENALI (art. 12)
                 COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE : (marca da bollo da € 8,00)

1) Se è richiesta la condanna generica del responsabile da liquidarsi in separato giudizio:
Il contributo NON E’ DOVUTO

2) Se è richiesta la condanna al pagamento di una somma, il contributo E’ DOVUTO in caso di
accoglimento della domanda - sulla base dell’importo del risarcimento liquidato dal giudice nella
sentenza, ed è prenotato a debito (Mod. 2/ASG) per essere recuperato nei confronti della parte
obbligata al risarcimento del danno


VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO                                   Euro

a) (Da € 0 a € 1.100,00)                                                                 37,00
b) • (da € 1.101,00 a € 5.200,00)                                                        85,00
c) • (da € 5201,00 a € 26.000,00)                                                        206,00
d) • (da € 26.001,00 a € 52.000,00                                                       450,00
e) • (da € 52.001,00 a € 260.000,00)                                                     660,00
f) • (da € 260.001,00 a € 520.000,00)                                                    1.056,00
g) • (da € 520.001,01 in poi)                                                            1.466,00



N.B. :
• Il contributo si applica alla costituzione di parte civile solo per le costituzioni
depositate dal 1.3.2002




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              Studio Consulenza
         Legale Tributaria e del Lavoro
    Eraclea, 30020, via Fausta 52 – tel. 0421.232172
San Donà di Piave, 30027, via Jesolo 46 – tel. 0421.333010
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Tabella contributo unificato

  • 1. Guida Breve GUIDA BREVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI www.avvocati.venezia.it 1
  • 2. Guida Breve Questa guida è disponibile gratuitamente all'indirizzo: http://www.avvocati.venezia.it www.avvocati.venezia.it 2
  • 3. Guida Breve GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI APPLICAZIONE DELL’ART. 10 e 12 DEL T.U. 115/02 PER CIASCUN GRADO DEL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI A RUOLO A DECORRERE DAL 1 / 3 /2002 COME MODIFICATO DALL’ART. 37 D.L. 98/2011 PUBBLICATA SU G.U. N. 155 DEL 6.7.2011 IN VIGORE DAL 6.7.2011 Per i procedimenti: 1. giurisdizionali civili 2. amministrativi 3. concorsuali 4. di volontaria giurisdizione PROCEDIMENTI ESENTI DAL CONTRIBUTO (art. 10) IMPORTO PARI A . € ZERO a) • Procedimenti già esenti dall’imposta di bollo, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura • Procedimenti di rettificazione di stato civile • Procedimenti di equa riparazione (L. n. 89 del 24 marzo 2001 - Legge Pinto) • Procedimenti in materia tavolare • Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari • Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo II c.p.c. - procedimenti in materia di famiglia o di stato delle persone: 1. Procedimenti di interdizione e di inabilitazione (capo II) 2. Domande per dichiarazione d’assenza e di morte presunta (capo III) 3. Provvedimenti relativi a minori, interdetti e inabilitati (capo IV) 4. Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (capo V) 5. Procedimenti anche esecutivi di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione apposta dalla parte nelel conclusioni dell'atto introduttivo il giudizio. MODALITA’ DI PAGAMENTO: E’ TENUTA AL PAGAMENTO LA PARTE CHE: QUANDO: 1) Per prima si costituisce in giudizio Al momento del deposito in cancelleria 2) Deposita il ricorso introduttivo Al momento del deposito in cancelleria 3) Fa istanza per l’assegnazione o la vendita nei procedimenti esecutivi Al momento del deposito in cancelleria 4) la parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l’aumento del valore della causa Al momento del deposito in cancelleria dell’atto che comporta la modifica del valore della causa www.avvocati.venezia.it 3
  • 4. Guida Breve N.B.: • In tutte le ipotesi di cui ai punti A) B) C) che seguono, i soggetti ammessi al patrocinio A spese dello Stato sono esentati dal contributo, che va prenotato a debito (art. 11) • Ogni certificazione richiesta è soggetto all’imposta di bollo ed al pagamento dei diritti. • Per i procedimenti iscritti prima del 1.3.2002 si applicano le disposizioni precedenti, ovvero ciascuna parte, previa dichiarazione del valore, può versare un importo pari al 50% del contributo di cui alle tabelle A) B) C) Art. 13- co 3-bis: ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125,primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 456, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà. A.) IMPORTI DA RISCUOTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISD. CIVILI - (art. 13 co 1) VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO Compresi i seguenti procedimenti già esenti e/o a contributo fisso: • Procedimenti di regolamento di competenza e giurisdizione • Opposizioni ex art. 23 L. 689/81: le spese sono forfetizzate ex art. 30 TU 115/202 (€ 8,00) • Processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo Impugnazione di delibere comunali Euro a) (Da € 0 a € 1.100,00) nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1 bis, per i procedimenti di cui all’art. 711 del codice di procedura civile (separazioni consensuali) e per i procedimenti di cui all’art. 4, comma 16, della legge 1.12.1970 n. 898 (divorzi congiunti) 37,00 b) • (da € 1.101,00 a € 5.200,00) e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I (separazioni giudiziali) e VI del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898 (divorzi giudiziali) 85,00 c) • (da € 5201,00 a € 26.000,00) • Procedimenti giudiziari contenziosi per valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace 206,00 d) • (da € 26.001,00 a € 52.000,00) • Processi di valore indeterminabile 450,00 e) • (da € 52.001,00 a € 260.000,00) 660,00 f) (da € 260.001,00 a € 520.000,00) 1.056,00 g) • (da € 520.001,01 in poi) 1466,00 Il medesimo importo è previsto qualora manchi la dichiarazione relativa al valore della causa. www.avvocati.venezia.it 4
  • 5. Guida Breve B. ) IMPORTI DA RISCUOTERE (ART. 13 – 3° comma) NEI PROCEDIMENTI SPECIALI (previsti nel libro IV titolo I capo I°, II, III°, IV° c.p.c.) CAPO I° - del procedimento di ingiunzione: • Ingiunzione • Opposizione a decreto ingiuntivo CAPO II° - SFRATTI CAPO III° - dei procedimenti cautelari • Cautelari (compresi quelli ex art. 669 quater c.p.c.) • Sequestro giudiziario e conservativo • Procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto • Procedimento di istruzione preventiva • Provvedimenti di urgenza CAPO IV° - dei procedimenti possessori • Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso e Nei procedimenti di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1 bis. VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO Euro a) (Da € 0 a € 1.100,00) 18,50 b) • (da € 1.101,00 a € 5.200.00) 42,50 c) • (da € 5201,00 a € 26.000,00) 103,00 d) • (da € 26.001,00 a € 52.000,00) • Processi di valore indeterminabile 225,00 e) • (da € 52.001,00 a € 260.000,00) 330,00 f) • (da € 260.001,00 a € 520.000,00) 528,00 g) • (da € 520.001,01 in poi) 733,00 C.) IMPORTI DA RISCUOTERE ALTRI PROCEDIMENTI Esecuzioni (art. 13 co. 2) - Fallimenti( art. 13 co. 5) MATERIA Euro a) Processi di esecuzione immobiliare 242,00 b) Altri processi esecutivi (compresi procedimenti esecutivi per consegna e rilascio (610 cpc) già esenti) 121,00 b) Procedimenti esecutivi mobiliari (da € 0 a € 2500,00) 37,00 c) Procedimenti esecutivi mobiliari (superiori a € 2500,00) 121,00 d) Processi di opposizione agli atti esecutivi 146,00 e) Procedure fallimentari dopo la dichiarazione di fallimento 740,00 - Insinuazione tempestiva al passivo del fallimento: il C. U. non è dovuto. - Insinuazione tardiva al passivo: non è dovuto per i fallimenti dichiarati dopo il 16/7/2006. www.avvocati.venezia.it 5
  • 6. Guida Breve D) IMPORTI DA RISCUOTERE NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER I RICORSI AMMINISTRATIVI: sia quello principale, che quello incidentale ed i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, il C. U. è dovuto nei seguenti importi: a) Contributo Unificato pari a € 300,00 per: ‐ ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ‐ ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato; ‐ ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato. b) Contributo Unificato dimezzato per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego; c) Contributo Unificato pari a € 1.500,00 per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito; d) Contributo Unificato pari a € 4.000,00 per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; e) Contributo Unificato pari a € 600,00 per: • ‐tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti; • ‐ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il C. U. non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della L. n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. www.avvocati.venezia.it 6
  • 7. Guida Breve DIRITTI DI COPIA IN MATERIA CIVILE E PENALE Come da separata tabella per il 2010 N.B. – IN OGNI CASO i diritti di cancelleria non devono più essere riscossi con le apposite marche madre-figlia, ma possono essere riscossi con le marche da bollo ordinarie che dovranno essere applicate sull’originale. Il funzionario attesta l’avvenuto pagamento sulla copia, rifiuta di rilasciare la copia se le marche sono di importo inferiore a quello stabilito. (at. 285 TU 115/02) PROCEDIMENTI PENALI (art. 12) COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE : (marca da bollo da € 8,00) 1) Se è richiesta la condanna generica del responsabile da liquidarsi in separato giudizio: Il contributo NON E’ DOVUTO 2) Se è richiesta la condanna al pagamento di una somma, il contributo E’ DOVUTO in caso di accoglimento della domanda - sulla base dell’importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza, ed è prenotato a debito (Mod. 2/ASG) per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO Euro a) (Da € 0 a € 1.100,00) 37,00 b) • (da € 1.101,00 a € 5.200,00) 85,00 c) • (da € 5201,00 a € 26.000,00) 206,00 d) • (da € 26.001,00 a € 52.000,00 450,00 e) • (da € 52.001,00 a € 260.000,00) 660,00 f) • (da € 260.001,00 a € 520.000,00) 1.056,00 g) • (da € 520.001,01 in poi) 1.466,00 N.B. : • Il contributo si applica alla costituzione di parte civile solo per le costituzioni depositate dal 1.3.2002 www.avvocati.venezia.it 7
  • 8. Guida Breve Studio Consulenza Legale Tributaria e del Lavoro Eraclea, 30020, via Fausta 52 – tel. 0421.232172 San Donà di Piave, 30027, via Jesolo 46 – tel. 0421.333010 Treviso, 30100, via San Pelajo 133/A [email protected] www.avvocati.venezia.it 8